Art. 3.

      1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è consentito solo nel caso in cui il proprietario non abbia ancora chiesto la concessione o autorizzazione edilizia al restauro, alla ristrutturazione o alla manutenzione ovvero sia decaduto dalle medesime o sia inadempiente rispetto agli obblighi e ai termini previsti da eventuali piani di recupero di iniziativa pubblica o privata approvati o dalle relative convenzioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e delle leggi regionali in materia.

 

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